Tasse scolastiche


TASSE SCOLASTICHE

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a. tassa d'iscrizione;

b. tassa di frequenza;

c. tassa per Esami d'idoneità, di qualifica, di Stato;

d. tassa di rilascio del diploma.

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990; le tasse d'iscrizione e di frequenza sono determinate annualmente, con Decreto Ministeriale.I limiti di reddito, sulla base di quanto stabilito nella legge finanziaria 1988, sono rivalutati in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art. 28, c. 1 del D. Lgs 226/2005 (Gradualità dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione).L'art.1 del D.M. 139/2007 (regolamento recante norme in materia d'adempimento dell'obbligo di istruzione) ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, c. 622, della legge finanziaria 2007.

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, E CHE NON ABBIANO COMPIUTO 16 ANNI OPPURE CHE NON COMPIANO 16 ANNI ENTRO DICEMBRE 2015. Il comma 5 del D.Lgs n. 76 del 15/4/2005 recita che la fruizione del diritto all'istruzione ed alla formazione è per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale ENTRO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA'.

IMPORTI

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.L'importo delle tasse attuali è di seguito riportato:

TIPO DI TASSA          IMPORTO

Iscrizione (*)               € 6,04

Frequenza                  € 15,13 (Iscriz. e frequenza € 21,17)

Esami idoneità           € 12,09

Esami di Stato            € 12,09

Ritiro diplomi              € 15,13 (*) si paga solo una volta

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti)

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:

1. Esonero per motivi economici;

2. Esonero per merito;

3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;c) Ciechi civili;d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art.200, c.9). I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art. 200, c.11)

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146).

Esonero per merito: è concesso agli alunni cheindipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità).

Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente. Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto. Nel caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile).

E' confermato, infine, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI

I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d'ISTITUTO (Organo collegiale dove sono rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti, personale ATA). Per quanto attiene ai contributi, una volta deliberati, nell'ambito delle competenze derivanti dalla autonomia scolastica, sono destinati alla copertura dei seguenti costi, come rimborsi spese:-libretti giustificazioni assenze.-pagelle scolastiche-assicurazione individuale alunni R.C. e infortuni. Tali contributi sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della Istituzione scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili.

 

Detraibilità del contributo che le famiglie pagano alla scuola 

Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi versati alle scuole possono essere detratti, infatti, a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni e quindi anche i contributi volontari, che sono stati versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. 

Chi può ottenere la detrazione

Le persone fisiche possono detrarre il contributo nella misura del 19%, perciò, per un contributo versato di Euro 100,00 potranno essere detratte Euro 19,00. Le Imprese possono invece dedurre le donazioni effettuate a favore di istituti scolastici nella misura del 2% del reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 70.000 euro annui. 

Cosa fare per ottenere la detrazione

Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento.  

RICHIESTA DI RIMBORSO

Qualora l'alunno (o il genitore) avesse erroneamente versato il contributo (nulla osta per iscrizione ad altro istituto o contributo dovuto per importo minore), può essere presentata richiesta di rimborso. La richiesta va indirizzata al D.S.G.A. dell'Istituto allegando l'originale del bollettino di versamento, allegando alla domanda codice IBAN del conto corrente ed intestatari su cui deve essere fatto il rimborso. Non è dovuto alcun rimborso se l'alunno ha frequentato ANCHE UN SOLO GIORNO. La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

CONTRIBUTI VOLONTARI

La scuola può accettare anche CONTRIBUITI VOLONTARI (Legge 2-04-2007 n. 40 art. 13 comma 3) da parte di privati, genitori, enti e associazioni. Tali contributi sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 19% del contributo elargito a condizione che sia destinato: a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa.

Allegati

Contributo volontario - Comunicazione alle famiglie.pdf