GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-19 IN CLASSE
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.1 del 07-01-2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”, v. testo integrale in Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una Nota Operativa (allegata in calce alla presente comunicazione) con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività. Lo specchio sotto riportato ne riassume i diversi protocolli contemplati, distinti a seconda del numero di casi rilevati in ogni classe.
Si evidenzia che le ipotesi sopra contemplate si riferiscono a casi di positività rilevati a seguito dell’effettiva ripresa della frequenza scolastica da parte degli studenti coinvolti.
La nota precisa anche che, nella scuola secondaria di II grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe, i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dell'alunno interessato alla scuola di appartenenza. Il decreto prevede infatti che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza. La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy. La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di autosorveglianza, che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate.
Tamponi antigenici rapidi: dal 12 gennaio nuove disposizioni per isolamento, quarantene e guarigione dal Dipartimento Salute della Regione
Da domani nelle Marche sarà possibile diagnosticare la positività e uscire dall’isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido negativo, senza bisogno di conferma con il molecolare. Sono state aggiornate oggi con una circolare del Dipartimento Salute le misure relative a quarantene, isolamento e guarigione dovuti al Covid-19.
DIAGNOSI DI POSITIVITÀ
La prima novità è che il caso positivo è diagnosticato da Tampone molecolare positivo o da Tampone Antigenico Rapido (effettuato in farmacia o dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta o laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati). I soggetti positivi non devono effettuare ulteriori tamponi di conferma dopo il primo tampone positivo, sia esso un antigenico rapido o un molecolare, ma devono adottare da subito le norme di isolamento indicate sul sito della Regione.
CASO POSITIVO – NUOVE DISPOSIZIONI PER FINE ISOLAMENTO E GUARIGIONE
Il tampone “di uscita” può essere effettuato presso un Drive Through o, in alternativa, se non riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere effettuato a cura del Medico di medicina generale, del Pediatra di Libera Scelta o presso una Farmacia convenzionata/ Laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) aderenti ai Protocolli nazionali.
Resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno dopo il primo tampone positivo, senza necessità di test.
CONTATTO STRETTO – NUOVE DISPOSIZIONI PER FINE QUARANTENA
Il tampone “di uscita” può essere effettuato presso un Drive Through o, in alternativa, se non riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere effettuato a cura del Medico di medicina generale, del Pediatra di Libera Scelta o presso una Farmacia convenzionata/ Laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) aderenti ai Protocolli nazionali.
In virtù di tale disposizione possono effettuare i tamponi antigenici certificati anche da:
- i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta;
- le Farmacie convenzionate, per le quali si ricorda la necessità dell’inserimento dei dati nel Portale regionale;
- i Laboratori analisi e le strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020)
I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il tampone di controllo soltanto dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
Tutte le nuove disposizioni legate ai comportamenti e alle tempistiche di isolamento e quarantena si possono consultare nella sezione dedicata del sito della Regione all’indirizzo
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Quarantena-e-isolamento